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Sez. 1, Sentenza n. 37309 del 09/09/2021 Cc. (dep. 13/10/2021) Rv. 282142 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Carattere funzionale, assoluto e inderogabile - Rilevabilità dopo la definizione del procedimento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282142-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

Il difetto di competenza del giudice della esecuzione, pur avendo carattere funzionale, assoluto e inderogabile, non può più essere fatto valere dopo l'avvenuta definizione del relativo procedimento. (Fattispecie relativa a provvedimento di applicazione della disciplina della continuazione tra reati, alcuni dei quali giudicati dal tribunale in composizione collegiale, adottato dal tribunale in composizione monocratica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)