Sez. 3, Sentenza n. 3959 del 13/03/2012 (Rv. 621402 - 01)
IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE | Trasferimento di sede dell'impresa o della società - In differente provincia - Iscrizione nel registro - Perfezionamento - Cancellazione dell'iscrizione di provenienza - Necessità.
IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE
Nel regime di attuazione del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 558 del 1999 (e, per le società aventi personalità giuridica, dopo l'abrogazione dell'art. 2457-ter cod. civ., richiamato dall'art. 2497-bis cod. civ.), l'iscrizione del trasferimento di sede, ove esso comporti che la sede sia trasferita in un'altra provincia e che quindi le iscrizioni relative al soggetto passino ad un'altra camera di commercio, si perfeziona, a tutti gli effetti che ne derivano, solo quando sia avvenuta la cancellazione dell'iscrizione di provenienza.
Riferimenti normativi: DPR 14/12/1999 num. 558 art. 3 com. 3, Cod. Civ. art. 2457 ter, Cod. Civ. art. 2497 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)