Sez. 2, Sentenza n. 20859 del 29/09/2009 (Rv. 610171 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE | Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - Immutabilità del giudice davanti al quale sono state precisate le conclusioni - Sussistenza - Eventuale violazione - Nullità della sentenza - Passaggio in giudicato - Idoneità - Conseguenze - Obbligo del giudice d'appello di decidere nel merito - Sussistenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, costituisce corollario dell'art. 281-quinquies cod. proc. civ. la regola dell'immutabilità del giudice davanti al quale vengono precisate le conclusioni, con conseguente necessità di rinnovazione di tale udienza ove vi sia una successiva sostituzione del giudice già designato. Il vizio che deriva dall'inosservanza di tale regola, però, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., onde la relativa sentenza - ancorché affetta da nullità assoluta ed insanabile - è idonea a passare in giudicato; ne consegue che, ove il giudice d'appello rilevi detta nullità, è tenuto a decidere la causa nel merito, non potendo rimetterla al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)