diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 27/10/1966 (Rv. 325084 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - IMPIANTI NEL SUD DI STABILIMENTI INDUSTRIALI TECNICAMENTE ORGANIZZATI - NOZIONE - SEGGIOVIE - ESENZIONE DELLA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.*
Stato
decisa il 1966-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325084-01

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - IMPIANTI NEL SUD DI STABILIMENTI INDUSTRIALI TECNICAMENTE ORGANIZZATI - NOZIONE - SEGGIOVIE - ESENZIONE DELLA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.*

Le agevolazioni tributarie concesse con il DLCPS 14 dicembre 1947, n 1598, al fine di incrementare la industrializzazione dell' Italia meridionale ed insulare per l'impianto in tali territori di 'stabilimenti industriali tecnicamente organizzatì sono applicabili sia gli stabilimenti destinati alla produzione di beni che a quelli destinati alla produzione di servizi, purche siano tecnicamente organizzati, abbiano cioe quella organizzazione tecnica corrispondente al progresso della scienza in relazione all'attivita con essi esercitata. Pertanto anche un impianto di seggiovia, a mezzo del quale si esercita il servizio del trasporto di persone da un luogo all'altro, se tecnicamente organizzato, puo godere delle agevolazioni previste dal decreto n 1598 del 1947 e specificamente dell'esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile, prevista dall'art 3. (Cfr 2288/61; 2334/63; 111/63).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1947 num. 1598 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)