Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Testo in vigore al
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 31
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Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Titolo IV. Cumulo ed opzione fra il trattamento di guerra e altro trattamento
Art. 33
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Art. 34
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Art. 35
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Art. 36
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Art. 37
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Art. 38
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Art. 39
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Art. 40
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Art. 41
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Titolo V. Dei i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani
Art. 42
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Art. 43 Trattamento speciale per le vedove ed i figli di invalidi di prima categoria
1. Alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare oltre agli aumenti di cui all'articolo 24 primo comma, lettera b), qualunque sia la causa del decesso.
2. La domanda per conseguire i benefici di cui al precedente comma deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data di morte dell'invalido.
3. Dopo il predetto periodo di tre anni, il trattamento pensionistico e' liquidato nelle misure previste dalle annesse tabelle G e L La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di cui all'articolo 42 ed ai successivi articoli 50, 51 e 52.
4. Alla liquidazione dei benefici di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.5
Art. 44
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Art. 45
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Art. 46 Assegno di previdenza alla vedova
1. Alla vedova, alla vedova assimilata, in possesso di pensione di guerra di cui alle tabelle G ed I, e' concesso, a domanda, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbia raggiunto il 600 anno di eta' o, anteriormente, qualora sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche previste dall'articolo 20.
2. Nel caso che l'invalidita' sia temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma del successivo articolo 48.
3. L'assegno decorre dal compimento dell'eta' di cui al primo comma del presente articolo.
4. Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'eta' di cui al precedente comma ed in caso d'inabilita' a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
5. Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro.
6. Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalita' di cui all'ottavo e nono comma dell'articolo 20.
7. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro o, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorita' consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
8. I titolari di piu' pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura piu' favorevole.13
Art. 47
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Art. 48
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Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
Art. 50
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 91513a