Sez. 1, Sentenza n. 50973 del 28/09/2018 Cc. (dep. 08/11/2018) Rv. 274642 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Prima notifica a mani proprie in luogo diverso da quello indicato nell'atto - Omessa successiva dichiarazione o elezione di domicilio - Determinazione "ex lege" del domicilio - Art. 161, comma 2, cod. proc. pen. - Sufficienza.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
Ai fini della determinazione "ex lege" del domicilio, ex art. 161, comma 2, cod. proc. pen., รจ sufficiente che l'imputato, raggiunto da una prima notificazione, ometta di indicare altro domicilio per le successive notificazioni nonostante l'espresso invito contenuto nell'atto notificato, a nulla rilevando che la prima notifica (nella specie avvenuta casualmente a mani proprie) sia stata effettuata in un luogo diverso da quello indicato nell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)