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Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 4 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 1 Soggezione alla leva

1. Sono soggetti alla leva:

  1. a) i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta';

  2. b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;812

  3. c) gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'.

2. I giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono soggetti alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi.

Art. 2 Soggezione alla leva di mare

1. Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi
militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

2. 1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;

3. 1-b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione - nell'esplicazione delle loro attivita';

4. 1-c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport nautici o di pesca subacquea;

  1. 2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;

  2. 3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:

    1. a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

    2. b) agli armamenti navali militari;

    3. c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

  3. 4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle citta' o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;

  4. 5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;

  5. 6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari della guardia di finanza - contingente di mare;

  6. 7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;

5. 8-a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;

6. 8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

  1. 9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;

  2. 10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;

  3. 11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;

  4. 12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina;

  5. 13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.

7. Fermo restando quanto previsto al numero 13) del precedente comma, la Marina militare forma i propri contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei militari di leva autorizzati annualmente con legge di bilancio attingendo prioritariamente alle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ed iniziando dagli iscritti piu' anziani di ciascun mese di ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze delle capitanerie di porto possono essere chiamati alla leva anche i cittadini residenti nei comuni costieri di regioni diverse da quelle precedentemente elencate.

8. Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

Art. 3 Formazione dei contingenti aeronautici di leva

1. Per la formazione dei contingenti aeronautici di leva sara' osservata la seguente procedura fino a quando l'Aeronautica militare si avvarra', per il reclutamento dei propri contingenti di leva, dell'organizzazione dell'Esercito e della Marina.

2. Una percentuale degli arruolati della leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi viene assegnata annualmente all'Aeronautica militare per le proprie esigenze, in base a criteri fisio-psico-attitudinali ed a titoli di interesse aeronautico.

3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958.

4. Le operazioni di formazione quantitativa, e qualitativa dei contingenti aeronautici, nonche' la designazione nominativa degli arruolati della leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi destinati a prestare il servizio militare in aeronautica, saranno svolte a cura di ufficiali periti selettori dell'Aeronautica militare.

5. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e conferita dal Ministro per la difesa ad ufficiali che abbiano superato apposito corso.

6. Per sopperire alle necessita' dell'Aeronautica di elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi marinareschi in genere, la Marina militare fornira' annualmente all'Aeronautica, scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un qualitativo di marinai, idonei allo scopo, che sara' determinato anno per anno, in relazione alle necessita' dei servizi.

Art. 4 Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici

1. Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 5 Classi di leva

1. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e percio' ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce.

2. Il Ministro per la difesa ha pero' facolta' di disporre che siano iscritti nelle liste di una data classe, in tutti i Comuni della Repubblica o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.

Art. 6 Esclusione dal fare parte delle Forze armate

1. Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.

Art. 7 Arruolamento degli idonei

1. Coloro che, nel concorso alla leva, siano stati riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei al servizio alle armi, debbono essere arruolati nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica.

2. Coloro che, all'atto del concorso alla leva della loro classe, risultano in servizio in una delle Forze armate, quali arruolati volontari, sono computati nel numero degli arruolati della classe stessa.

Art. 8 Iscrizione nei ruoli militari

1. Tutti gli arruolati sono iscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono unti, anche se, in virtu' della facolta', di cui al secondo comma dell'art. 5, siano stati iscritti nelle liste della classe dell'anno precedente.

Art. 9 Obblighi di servizio

1. Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al:

2. 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Esercito;

3. 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo anno di eta', per la Marina; successivamente essi vengono trasferiti di autorita' nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito per seguire la sorte della loro classe di nascita;

4. 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Aeronautica, se trattasi di elementi nominati aiuto specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il venticinquesimo anno di eta' o dopo il compimento della ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la data suddetta.

5. Fanno eccezione gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le leggi che particolarmente li riguardano.

Art. 10 Modalita' per il soddisfacimento o degli obblighi di servizio

1. L'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, salvo le dispense dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami previste dal presente decreto e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

Art. 11 Dispensa dal compiere la ferma di leva

1. Non e' ammessa dispensa dal compiere la ferma di leva se non nei casi determinati dalla legge e in quelli per i quali la legge da' espressa facolta' al Ministro per la difesa.