Sez. L - , Ordinanza n. 5413 del 27/02/2020 (Rv. 656945 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. - Caratteristiche della condotta del debitore - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sospensione della prescrizione dei contributi, di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995, nelle more dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate del maggior reddito, pur dolosamente occultato dal contribuente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 lett. 8, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)