Sez. 1, Ordinanza n. 22841 del 07/07/2026 (Rv. 679381-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Termine per la proposizione dell’appello incidentale ex art. 334 c.p.c. - Termine per la costituzione dell’appellante incidentale ex artt. 343 e 166 c.p.c. - Funzioni diverse - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
In materia di impugnazioni, il termine per la proposizione dell'appello incidentale, disciplinato dall'art. 334 c.p.c., e il termine per la costituzione dell'appellante incidentale mediante deposito della comparsa contenente il gravame, previsto dagli artt. 343 e 166 c.p.c., assolvono a funzioni diverse e costituiscono requisiti autonomi e concorrenti di ammissibilità dell'impugnazione, con la conseguenza che la tardiva costituzione dell'appellante incidentale determina l'inammissibilità del gravame, indipendentemente dalla sua proponibilità ai sensi dell'art. 334 c.p.c. e dalla circostanza che l'interesse a impugnare sia sorto successivamente, non potendo il regime dell'impugnazione incidentale tardiva derogare all'inderogabile rispetto del termine di costituzione previsto dall'art. 343 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)