Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 11 del 1972
Massime (1)
Massima n. 5882
- Conflitto di attribuzione tra stato e regione
- Poteri della corte costituzionale
- Ordine di deposito di documenti in cancelleria
- Fattispecie.
Leggi la massima
Anche nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni la Corte può ordinare il deposito di atti che ritenga necessari per la definizione della controversia. (principio affermato nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Sicilia sollevato dal Presidente del Consiglio con ricorsi 22 luglio e 22 ottobre 1971, in ordine a vari decreti, di concessione o autorizzazione per impianti di distribuzione di carburanti, dell'Assessore regionale per l'industria e commercio, in base alla ritenuta opportunità dell'acquisizione degli atti dei procedimenti conclusi con detti decreti).
Norme impugnate
- decreto dell'assessore regione siciliana 27 ottobre 1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente notificati il 23 luglio 1971 ed il 3 novembre 1971, depositati in cancelleria il 30 luglio 1971 e l'11 novembre 1971 ed iscritti ai nn. 16 e 24 del registro ricorsi 1971, per conflitto di attribuzione sorto per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana dal 27 ottobre 1970 in poi ed aventi per oggetto l'installazione e la gestione di impianti per la distribuzione di carburanti.
Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.
punto 1
Ritenuto che con ricorsi del 22 luglio 1971 e del 22 ottobre 1971 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana in ordine a vari decreti emessi dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio con i quali, nei confronti delle persone indicate nei rispettivi ricorsi, si è concesso l'impianto di distribuzione di carburanti o si è proceduto in vario modo in ordine ad autorizzazioni già accordate.
punto 2
Considerato che, senza pregiudizio delle questioni proposte dalle parti, è opportuno completare l'istruttoria della causa in relazione alla circolare del Ministero dell'industria 29 settembre 1970, n. 79 F, mediante l'acquisizione all'esame della Corte e delle parti degli atti dei procedimenti conclusi con l'emanazione dei decreti oggetto dei ricorsi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito della causa e fatta salva ogni deduzione delle parti, ordina che, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente, la Regione siciliana depositi presso la cancelleria di questa Corte gli atti di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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