DIRETTIVA 92/82/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che la direttiva 92/12/CEE4 stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa;
considerando che la direttiva 92/81/CEE (5) stabilisce disposizioni relative alla struttura delle accise applicabili agli oli minerali;
considerando che gli Stati membri devono applicare aliquote minime di accisa a detti prodotti a decorrere dal 1o gennaio 1993 ai fini della realizzazione entro tale data del mercato interno;
considerando che le aliquote di accisa sugli oli mienrali devono avere carattere specifico in relazione ad un determinato quantitativo dei prodotti imponibili;
considerando che è possibile consentire a taluni Stati membri di applicare aliquote ridotte a prodotti consumati in talune regioni particolari del loro territorio;
considerando che è necessario che le aliquote minime prescritte dalla presente direttiva siano riesaminate periodicamente in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti i fattori pertinenti;
considerando che occorre istituire un meccanismo che consenta di convertire in moneta nazionale gli importi specifici espressi in ecu,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: