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Sez. 1, Sentenza n. 10776 del 24/04/1986 Ud. (dep. 13/10/1986) Rv. 173923 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - NON MODICA - USO PERSONALE NON TERAPEUTICO PROPRIO E DI TERZI - RIFERIMENTO ALL'INTERO QUANTITATIVO - NECESSITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173923-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - NON MODICA - USO PERSONALE NON TERAPEUTICO PROPRIO E DI TERZI - RIFERIMENTO ALL'INTERO QUANTITATIVO - NECESSITÀ - RAGIONE.*

Nel caso in cui la sostanza stupefacente sia detenuta (acquistata o venduta) in quantità non modica, per uso personale non terapeutico proprio di terzi, la detenzione (acquisto e vendita) è ascrivibile per lo intero quantitativo, non potendosi distinguere, (ai fini della configurabilità delle ipotesi delittuosa di cui all'art. 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 e ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 80 della stessa legge) tra la parte che si assume detenuta per uso personale proprio e la parte residua in quanto - a parte la difficoltà di procedere a siffatta distinzione - la detenzione (acquisto o vendita) deve essere valutata in relazione al quantitativo complessivo. (Conf mass 159580 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)