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Sez. 1, Sentenza n. 6038 del 29/03/2016 (Rv. 639274 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione per errore di fatto - Natura dell'errore - Carattere di essenzialità e decisività - Nesso di causalità tra l'errore e la decisione assunta - Criteri - Necessità logico-giuridica di assunzione di una decisione diversa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639274-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica. (Nella specie, l'errore, pur commesso, e consistito nell'aver ritenuto "anticipata" di un giorno la data di pubblicazione del provvedimento oggetto della decisione di cui era poi stata chiesta la revocazione non era decisivo, in quanto, in ragione del principio di diritto applicabile "ratione temporis", la soluzione giuridicamente applicata sarebbe stata comunque la stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)