Sez. 2, Sentenza n. 2171 del 27/10/1970 (Rv. 348319 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - ESCLUSIONE.*
Non ricorre necessita di litisconsorzio quando il giudice e chiamato a conoscere una questione incidenter tantum, al solo effetto di accertare il fondamento di una domanda o di una eccezione, giacche in tal caso la sua decisione sul punto non acquista autorita di cosa giudicata. (nella specie, si era chiesta la riduzione in pristino di un pozzetto di raccolta delle acque piovane a monte della strada nazionale, assumendosi che il convenuto vi avesse apportato illegittimamente modificazioni il convenuto si era difeso deducendo che i manufatti erano demaniali ed aveva chiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti dell' ANAS. I giudici di merito avevano negato l'integrazione, rilevando che la questione relativa alla demanialita andava decisa incidenter tantum. Il SC ha condiviso tale impostazione ed ha enunciato il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)