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Sez. L, Sentenza n. 3774 del 10/04/1991 (Rv. 471615 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Festività | Festività ex art. 1 legge n. 90 del 1954 cadenti di domenica - Lavoratori retribuiti in misura fissa - Diritto ad un'ulteriore retribuzione giornaliera - Spettanze - Previsione contrattuale di un compenso mensile remunerativo anche delle domeniche - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471615-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Festività

Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 31 marzo 1954 n. 90 (modificativo dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949), ai lavoratori retribuiti in misura fissa, nell'ipotesi in cui le (quattro) festività indicate dalla stessa norma cadano di domenica, è dovuta, "oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera"; né il diritto a tale ulteriore retribuzione viene meno nel caso in cui il compenso mensile previsto dalla disciplina collettiva, che fissi la retribuzione giornaliera in un trentesimo di quella mensile, sia remunerativo anche delle domeniche.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)