REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario
Testo in vigore al
Art. 212
L'obbligazione doganale di cui agli articoli da 201 a 205 e da 209 a 211 sorge anche se riguarda una merce che ha formato oggetto di una misura, di qualunque specie, che ne vieti o limiti l'importazione o l'esportazione. Tuttavia, l'introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa e di stupefacenti e sostanze psicotrope non compresi nel circuito economico strettamente controllato dalle autorità competenti per essere destinati ad uso medico e scientifico non comporta il sorgere di un'obbligazione doganale. Ai fini della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera pertanto sorta allorché la legislazione penale di uno Stato membro prevede che i dazi doganali servono di base per la determinazione delle sanzioni o che l'esistenza di un'obbligazione doganale serve di base per le azioni penali.
Art. 212 bis
Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205, 210 o 211, a condizione che il comportamento dell'interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest'ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell'esonero.
Art. 213
Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell'obbligazione in solido.
Art. 214
1. Salvo disposizioni specifiche contrarie previste nel presente codice e fatto salvo il paragrafo 2, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione applicabili a una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale.
2.
Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui sorge l'obbligazione doganale, il momento da prendere in considerazione per determinare gli elementi di tassazione propri della merce considerata è quello in cui l'autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che fa sorgere l'obbligazione doganale.
Tuttavia, quando gli elementi d'informazione di cui l'autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui ha fatto tale constatazione, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione relativi alla merce considerata è determinato in base agli elementi di tassazione ad essa propri nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l'obbligazione doganale sulla scorta delle informazioni disponibili.
3. Sono applicati interessi compensativi, nei casi e alle condizioni definiti dalle disposizioni stabilite secondo la procedura del comitato, per evitare che si ottenga un vantaggio finanziario a motivo del rinvio della data in cui l'obbligazione doganale sorge o viene contabilizzata.
Art. 215
1. L'obbligazione doganale sorge:
nel luogo in cui si produce il fatto generatore di tale obbligazione,
oppure, se detto luogo non può essere determinato, nel luogo in cui l'autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale,
oppure, qualora la merce sia stata vincolata ad un regime doganale che non è appurato e qualora il luogo non possa essere determinato a norma del primo o del secondo trattino entro un termine stabilito, all'occorrenza, secondo la procedura del comitato, nel luogo in cui la merce è stata vincolata oppure viene introdotta nel territorio doganale della Comunità nel regime in questione.
2. Quando gli elementi d'informazione di cui l'autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l'obbligazione doganale era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l'obbligazione doganale.
3. Le autorità doganali di cui al paragrafo 1 dell'articolo 217 sono quelle dello Stato membro in cui, in base alle disposizioni del presente articolo, è sorta o si ritiene sia sorta l'obbligazione doganale.
4. Se un'autorità doganale constata che, a norma dell'articolo 202, è sorta un'obbligazione doganale in un altro Stato membro e l'importo della stessa è inferiore a 5000 EUR, si considera che l'obbligazione doganale sia sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.
Art. 216
1. Nella misura in cui gli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi prevedono la concessione all'importazione in questi ultimi di un trattamento tariffario preferenziale per le merci originarie della Comunità ai sensi di tali accordi, con la riserva che, quando esse siano state ottenute in regime di perfezionamento attivo, le merci non comunitarie incorporate in dette merci siano soggette al pagamento dei relativi dazi all'importazione, la convalida dei documenti necessari per ottenere, nei paesi terzi, tale trattamento tariffario preferenziale fa nascere un'obbligazione doganale all'importazione.
2. Il momento in cui nasce tale obbligazione doganale è il momento in cui l'autorità doganale accetta la dichiarazione di esportazione delle merci in questione.
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione.
4. L'importo dei dazi all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale è stabilito allo stesso modo come se si trattasse di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in questione per porre fine al regime di perfezionamento attivo.
Capo 3. Riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale
Sezione 1. Contabilizzazione e notifica al debitore dell'importo dei dazi
Art. 217
1.
Ogni importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale, in seguito denominato «importo dei dazi», deve essere calcolato dall'autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).
Il primo comma non si applica quando:
a) sia stato istituito un dazio antidumping o un dazio di compensazione provvisorio;
b) l'importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad una informazione vincolante;
c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensino l'autorità doganale dal contabilizzare importi di dazi inferiori ad un dato ammontare.
L'autorità doganale può non contabilizzare gli importi di dazi che, ai sensi dell'articolo 221, paragrafo 3, non possono essere comunicati al debitore in seguito alla scadenza del termine previsto.
2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi sono stabiliti dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che l'autorità doganale, tenuto conto delle condizioni in cui è sorta l'obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento dei predetti importi.
Art. 218
1.
Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di una merce per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione o da qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, la contabilizzazione dell'importo corrispondente a questa obbligazione deve intervenire non appena esso sia stato calcolato e, al più tardi, due giorni dopo lo svincolo della merce.
Tuttavia, sempre che il loro pagamento sia stato garantito, l'insieme degli importi relativi alle merci per le quali è stato disposto lo svincolo a beneficio della medesima persona durante un periodo stabilito dall'autorità doganale, che non può eccedere trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di scadenza del periodo considerato.
2.
Quando alcune disposizioni prevedano che lo svincolo di una merce può essere concesso in attesa che siano soddisfatte talune condizioni previste dal diritto comunitario di cui dipendono la determinazione dell'importo dell'obbligazione sorta e la sua riscossione, la contabilizzazione deve avvenire, al più tardi, entro due giorni dalla data in cui è definitivamente determinato o fissato l'importo dell'obbligazione o stabilito l'obbligo di pagare i dazi risultanti dalla medesima.
Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguardi un dazio antidumping o un dazio provvisorio di compensazione, la contabilizzazione di questo dazio deve avvenire, al più tardi, entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce il dazio antidumping o il dazio di compensazione definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. In caso di nascita di un'obbligazione doganale in condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale è in grado di:
a) calcolare l'importo dei dazi considerati, e
b) determinare il debitore.
Art. 219
1.
I termini per la contabilizzazione di cui all'articolo 218 possono essere prorogati:
a) per motivi connessi con l'organizzazione amministrativa degli Stati membri, in particolare in caso di contabilità centralizzata,
b) oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all'autorità doganale di rispettare detti termini.
I termini così prorogati non possono eccedere quattordici giorni.
2. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.
Art. 220
1. Quando l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all'articolo 219.
2. Eccetto i casi di cui all'articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:
a) la decisione iniziale di non contabilizzare i dazi o di contabilizzarli a un livello inferiore all'importo legalmente dovuto è stata presa in base a disposizioni di carattere generale successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;
b) l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce, ai sensi del primo comma, un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale. La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale. Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione europea abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario;
c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensano l'autorità doganale dal contabilizzare a posteriori importi di dazi inferiori ad una determinata somma.
Art. 221
1. L'importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
2.
Quando l'importo dei dazi da pagare è iscritto, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, l'autorità doganale può prevedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1 venga effettuata solo quando l'importo dei dazi indicato non corrisponde a quello da essa determinato.
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, quando ci si avvalga della possibilità di cui al primo comma del presente paragrafo, la concessione dello svincolo delle merci da parte dell'autorità doganale equivale alla comunicazione al debitore dell'importo dei dazi contabilizzato.
3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell'articolo 243 e per la durata del relativo procedimento.
4. Qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3.
Sezione 2. Termine e modalità di pagamento dell'importo di dazi
Art. 222
1. Ogni importo di dazi comunicato ai sensi dell'articolo 221 deve essere pagato dal debitore nei termini indicati in appresso:
a) se questi non fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli articoli da 224 a 229, il pagamento deve essere effettuato nel termine che gli è stato fissato. Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 244, questo termine non può eccedere dieci giorni dalla comunicazione al debitore dell'importo di dazi da pagare e, in caso di contabilizzazioni globali alle condizioni stabilite dall'articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, esso deve essere fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un termine di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento. Viene concessa d'ufficio una proroga del termine quando si constati che l'interessato ha ricevuto la comunicazione troppo tardi per poter rispettare il termine stabilito per il pagamento. Inoltre, su richiesta del debitore, l'autorità doganale può concedere una proroga del termine quando l'importo dei dazi da pagare risulti da un'azione di recupero a posteriori. Fatto salvo l'articolo 229, lettera a), la proroga del termine così concessa non può eccedere il tempo necessario a consentire al debitore di prendere le opportune misure per adempiere al suo obbligo;
b) se questi fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli articoli da 224 a 229, il pagamento deve avvenire entro e non oltre la scadenza del o dei termini stabiliti nel quadro di queste facilitazioni.
2. Possono essere previsti, secondo la procedura del comitato, i casi e le condizioni in cui è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi:
quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma degli articoli 236, 238 o 239, oppure
quando una merce è sequestrata in vista di una successiva confisca a norma dell'articolo 233, lettera c), secondo trattino, o lettera d), oppure
quando l'obbligazione doganale è sorta in applicazione dell'articolo 203 e ci si trova in presenza di una pluralità di debitori.
Art. 223
Il pagamento va fatto in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, conformemente alle disposizioni in vigore. Esso può essere effettuato mediante compensazione quando le disposizioni in vigore lo prevedano.
Art. 224
Sempre che l'importo dei dazi riguardi merci dichiarate per un regime doganale che comporti l'obbligo di effettuarne il pagamento, l'autorità doganale concede all'interessato, a sua richiesta, una dilazione di pagamento alle condizioni di cui agli articoli 225, 226 e 227.
Art. 225
La concessione della dilazione di pagamento è subordinata alla costituzione, da parte del richiedente, di una garanzia.
Inoltre, la concessione della dilazione di pagamento può dar luogo alla riscossione di spese accessorie per la costituzione del fascicolo o per il servizio reso.
Art. 226
L'autorità doganale determina, fra le modalità sotto indicate, quella da utilizzare per concedere la dilazione di pagamento:
a) singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, alle condizioni di cui all'articolo 218, paragrafo 1, primo comma oppure all'articolo 220, paragrafo 1;
b) globalmente sia per tutti gli importi dei dazi contabilizzati alle condizioni di cui all'articolo 218, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo, fissato dall'autorità doganale, che non può eccedere trentuno giorni;
c) globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 1, secondo comma.
Art. 227
1. La dilazione di pagamento è di trenta giorni. Essa viene calcolata come segue:
a) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 226, lettera a), il termine è calcolato dal giorno che segue quello nel corso del quale l'importo dei dazi è contabilizzato dall'autorità doganale. Quando ci si avvalga dell'articolo 219, il termine di trenta giorni, calcolato conformemente al primo comma, è diminuito di un numero di giorni corrispondente al termine eccedente due giorni utilizzato per la contabilizzazione;
b) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 226, lettera b), il termine è calcolato dal giorno che segue quello in cui scade il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero di giorni che costituisce il periodo di contabilizzazione globale;
c) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 226, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo nel corso del quale è concesso lo svincolo delle merci. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero di giorni che costituisce il periodo di cui sopra.
2. Quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni, ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
3. Ai fini di semplificazione, quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono di una settimana o di un mese considerati agli effetti civili, gli Stati membri possono disporre che il pagamento degli importi dei dazi che hanno formato oggetto di dilazione di pagamento venga effettuato:
a) quando si tratta di una settimana considerata agli effetti civili, il venerdì della quarta settimana successiva;
b) quando si tratta di un mese considerato agli effetti civili, al più tardi il sedicesimo giorno del mese successivo.
Art. 228
1. La dilazione di pagamento non può essere concessa per gli importi dei dazi che, benché relativi a merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, sono contabilizzati conformemente alle disposizioni in vigore per quanto riguarda l'accettazione di dichiarazioni incomplete, per il fatto che il dichiarante, alla scadenza del termine stabilito, non ha fornito gli elementi necessari per la definitiva determinazione del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'informazione o il documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione incompleta.
2. Tuttavia, può essere concessa una dilazione di pagamento nei casi di cui al paragrafo 1 quando l'importo dei dazi da riscuotere è contabilizzato entro trenta giorni dalla contabilizzazione dell'importo chiesto in un primo tempo oppure, se non vi è stata contabilizzazione, dalla data dell'accettazione della dichiarazione relativa alle merci considerate. La durata della dilazione di pagamento concessa a tali condizioni non può eccedere la data di scadenza del periodo che, ai sensi dell'articolo 227, è Stato accordato per l'importo di dazi inizialmente stabilito o che sarebbe stato accordato se l'importo di dazi legalmente dovuti fosse stato contabilizzato al momento della dichiarazione delle merci considerate.
Art. 229
L'autorità doganale può concedere al debitore facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento.
La concessione di queste facilitazioni di pagamento:
a) è subordinata alla costituzione di una garanzia. Tuttavia, questa garanzia può non essere richiesta quando, tenuto conto della situazione del debitore, una siffatta esigenza potrebbe provocare gravi difficoltà economiche o sociali;
b) dà luogo alla riscossione, oltre all'importo dei dazi, di un interesse di credito. L'importo di questo interesse deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto al medesimo fine sul mercato monetario e finanziario nazionale della moneta in cui l'importo deve essere pagato.
L'autorità doganale può rinunciare a chiedere un interesse di credito quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale richiesta potrebbe provocare gravi difficoltà economiche e sociali.
Art. 230
Indipendentemente dalla facilitazione di pagamento accordata al debitore, quest'ultimo può sempre effettuare il pagamento integrale o parziale dei dazi senza aspettare la scadenza del termine concessogli.
Art. 231
Ogni importo dei dazi può essere pagato, al posto del debitore, da un terzo.