Sez. 6, Sentenza n. 268 del 31/10/1996 Ud. (dep. 17/01/1997) Rv. 206693 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO | Del Procuratore Generale presso la Corte di appello - Avverso sentenza pretorile - Pervenuto dopo il termine di legge nella cancelleria della Pretura - Inammissibilità - Sussistenza - Tempestivo deposito presso l'ufficio affari penali della Procura Generale - Rilascio - Esclusione - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO
L'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello avverso una sentenza pretorile, pervenuto nella cancelleria della pretura dopo il termine di legge va dichiarato inammissibile né può rilevare il tempestivo deposito dell'impugnazione nell'ufficio affari penali della Procura generale della Corte suddetta: invero esso non equivale alla spedizione dell'atto a mezzo del servizio postale ed il principio dettato dall'art. 583 comma secondo cod. proc. pen. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, trattandosi di un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod. proc. pen. secondo la quale l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)