Sez. 3, Sentenza n. 1187 del 09/05/1966 (Rv. 322373 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - NOZIONE DI PERSONA DI FAMIGLIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - NOZIONE DI PERSONA DI FAMIGLIA.*
In tema di notificazione effettuata per mezzo della posta, l'art. 7 del R.d. 21 ottobre 1923, n.2393, stabilisce che, se la consegna non puo essere fatta personalmente al destinatario, il plico e consegnato ad uno della famiglia o ad una persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, purche il consegnatario sia persona sana di mente e di eta maggiore di 14 anni - con l'espressione -uno della famiglia la disposizione predetta intende riferirsi alle persone che fanno parte del medesimo nucleo familiare del destinatario e che convivono con lui sotto lo stesso tetto. Deve pertanto escludersi la regolarita della notifica, allorche il plico sia consegnato a persona che, pur essendo un congiunto, non faccia parte dello stesso nucleo familiare del destinatario e non conviva con lui. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)