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Sez. 2, Sentenza n. 3287 del 13/10/1975 (Rv. 377404 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - AMMISSIONE DI PAGAMENTO DI UN DEBITO MINORE - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - INOPPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377404-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - AMMISSIONE DI PAGAMENTO DI UN DEBITO MINORE - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - INOPPONIBILITA.*

L'eccezione di prescrizione presuntiva, fondandosi su di una presunzione iuris tantum di pagamento, comporta necessariamente, da parte da chi la deduce, il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore. Ne consegue che non puo opporre tale eccezione il debitore che affermi di aver estinto l'obbligazione con il pagamento di una somma inferiore a quella richiestagli, poiche, in tal modo egli nega l'esistenza del credito nella sua consistenza originaria. (Conf 917/71, mass n 350825).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)