diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 425 del 24/01/1994 Cc. (dep. 06/05/1994) Rv. 197521 - 01

Pubblico ministero - Intervento | Effetti ai fini della nullità ex art. 185 n. 2 cod. proc. pen. abrogato.
Stato
decisa il 1994-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/197521-01

Pubblico ministero - Intervento

L'obbligo di partecipazione del P.M. al processo non implica che esso debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice. Ne consegue che la nullità di cui all'art. 185 n. 2, in relazione all'art. 76 cod. proc. pen. abrogato, si riscontra solo quando il P.M. sia stato privato del suo diritto di intervenire e svolgere le sue funzioni nel procedimento, e non anche quando abbia omesso di rassegnare, pur essendo stato in grado di farlo, le sue conclusioni in ordine a possibili determinazioni del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)