Sez. 3, Sentenza n. 3652 del 29/05/1986 (Rv. 446556 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - LETTURA DEL DISPOSITIVO - DA PARTE DI COLLEGIO DA QUELLO DAVANTI AL QUALE SI ERA SVOLTA LA DISCUSSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - LETTURA DEL DISPOSITIVO - DA PARTE DI COLLEGIO DA QUELLO DAVANTI AL QUALE SI ERA SVOLTA LA DISCUSSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA.*
L'art. 437 cod. proc. civ. - stabilendo che il collegio pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza - pone tale momento come caratterizzante la decisione, attribuendo così la suitas di quella pronuncia al collegio che è presente alla lettura del dispositivo, i membri del quale assumono con quell'atto la paternità della statuizione, come formulata in camera di consiglio e portata all'esterno dal giudice nella sua completezza. Conseguentemente qualora il collegio che dà lettura del dispositivo sia, nella sua formazione, diverso da quello davanti al quale si era svolta la discussione della causa, la sentenza è viziata da nullità per violazione del principio dell'immodificabilità del collegio giudicante, sancita dall'art. 276 cod. proc. civ.. (V 2058/82, mass n 419916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)