Sez. L, Sentenza n. 11748 del 21/05/2007 (Rv. 597772 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza di appello dichiarativa della incompetenza del tribunale emittente - Conseguenze - Passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ., determina in ogni caso la caducazione del decreto, sicché l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore; ne consegue che, riformata in appello la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione a decreto per incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto, la mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice competente non comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 338 cod. proc. civ., non configurandosi estinzione rispetto all'esito di definizione del giudizio di opposizione ad opera del giudice funzionalmente competente. (La S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha confermato la sentenza d'appello, secondo la quale la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva emanato il decreto aveva eliminato il provvedimento monitorio, con la conseguenza che, estintosi il giudizio per mancata riassunzione, non era rimasta efficace alcuna sentenza di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)