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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

1. Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita' e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta

1. Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti

1. Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 712 Acquisto di cose di sospetta provenienza

1. Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per la entita' del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.

2. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Art. 713 Misura di sicurezza

1. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.

§ 6. Delle contravvenzioni concernenti la custodia ... , di minori o di persone detenute

Art. 716 Omesso avviso all'Autorita' dell'evasione o fuga ... di minori

1. Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ... ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorita' dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

2. La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorita' e' stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Capo II. Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione I. Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 718 Esercizio di giuochi d'azzardo

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

2. Se il colpevole e' un contravventore abituale o professionale, alla liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta.2912102

Art. 719 Circostanze aggravanti

1. La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente e' raddoppiata:

  1. 1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

  2. 2° se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio;

  3. 3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

  4. 4° se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.2912102

Art. 720 Partecipazione a giuochi d'azzardo

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

2. La pena e' aumentata:

  1. 1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

  2. 2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.2912102

Art. 721 Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti:

  1. 1) sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria;

  2. 2) sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e' sotto qualsiasi forma dissimulato.2912102

Art. 722 Pena accessoria e misura di sicurezza

1. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.102

Art. 723 Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo

1. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

2. Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

3. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena e' dell'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

2. Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Art. 725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

1. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, e' punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.

Art. 726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cento a duemila.

2. Soggiace all'ammenda fino a lire cinquecento chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.

Art. 727 Maltrattamento di animali

1. Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

2. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

3. La pena e' aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

4. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

Sezione II. Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

Art. 728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta' altrui

1. Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volonta', e' punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

2. Tale disposizione non si applica se il fatto e' commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.