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DIRETTIVA 93/98/CEE DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche e la convenzione internazionale per la protezione degli artisti, degli interpreti, degli esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione contemplano soltanto durate di protezione minime, lasciando agli Stati contraenti la facoltà di tutelare i diritti in questione per periodi più lunghi; che alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà; che, inoltre, alcuni Stati membri non hanno aderito alla convenzione di Roma;

considerando che di conseguenza tra le legislazioni nazionali che disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sussistono difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune; che è pertanto necessario, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità;

considerando che l'armonizzazione deve riguardare non soltanto le durate di protezione in quanto tali, ma anche talune loro modalità quali il momento a decorrere dal quale ciascuna durata di protezione è calcolata;

considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata l'applicazione, da parte degli Stati membri, dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere b, c) e d) e paragrafo 3 della convenzione di Berna;

considerando che il periodo di tutela minimo di cinquant'anni dopo la morte dell'autore contemplato dalla convenzione di Berna era destinato a proteggere l'autore e le due prime generazioni dei suoi discendenti; che, in seguito all'allungamento della vita media nella Comunità questa durata non è più sufficiente per coprire due generazioni;

considerando che alcuni Stati membri hanno disposto proroghe del periodo di tutela oltre il cinquantesimo anno dalla morte dell'autore per compensare gli effetti delle guerre mondiali sull'utilizzazione commerciale delle opere;

considerando che, per quanto attiene alla durata della protezione dei diritti connessi, alcuni Stati membri hanno optato per una tutela di cinquant'anni dalla lecita pubblicazione o dalla lecita comunicazione al pubblico;

considerando che, secondo la posizione adottata dalla Comunità nei negoziati dell'Uruguay Round nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), per i produttori di fonogrammi la durata di protezione dovrebbe essere di cinquant'anni dalla prima pubblicazione;

considerando che il rispetto dei diritti acquisiti è uno dei principi generali del diritto tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario; che, quindi, un'armonizzazione delle durate della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi non può avere l'effetto di ridurre la protezione di cui attualmente fruiscono gli aventi diritto nella Comunità; che, allo scopo di limitare al minimo gli effetti dei provvedimenti transitori e consentire l'effettivo funzionamento del mercato interno, è opportuno armonizzare le durate della protezione su periodi lunghi;

considerando che nella sua comunicazione del 17 gennaio 1991 «Iniziative da adottare a seguito del Libro verde - Programma di lavoro della Commissione in materia di diritto d'autore e di diritti connessi», la Commissione sottolinea che l'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve essere effettuata secondo un livello di protezione elevato poiché questi diritti sono alla base della creazione intellettuale e che la loro protezione permette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività nell'interesse degli autori, delle industrie culturali, dei consumatori e dell'intera collettività;

considerando che, per istituire un livello di protezione elevato che risponda tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività letteraria e artistica nella Comunità, è opportuno armonizzare la durata della protezione dei diritti d'autore portandola a settant'anni dalla morte dell'autore o dalla data in cui l'opera è stata lecitamente messa a disposizione del pubblico e, per i diritti connessi, a cinquant'anni dall'evento che fa decorrere la protezione;

considerando che le raccolte sono protette conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 della convenzione di Berna, quando, per la scelta e la disposizione del loro contenuto, costituiscono creazioni intellettuali; che tali opere sono protette in quanto tali, fatti salvi i diritti d'autore su ognuna delle opere che compongono tali raccolte; che, conseguentemente, durate specifiche di protezione devono poter essere applicate alle opere incluse nelle raccolte;

considerando che, in tutti i casi in cui una o più persone fisiche siano identificate come autori, è opportuno che la durata della protezione decorra dalla loro morte; che la questione dell'appartenenza in tutto o in parte di un'opera ad un autore è una questione di fatto che all'occorrenza deve essere risolta dai giudici nazionali;

considerando che la durata di protezione deve essere calcolata a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto, come nelle convenzioni di Berna e di Roma;

considerando che l'articolo 1 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore4, prevede che gli Stati membri tutelino i programmi per elaboratore mediante il diritto d'autore in quanto opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna; che la presente direttiva armonizza la durata della protezione delle opere letterarie nella Comunità; che occorre quindi abrogare l'articolo 8 della direttiva 91/250/CEE, il quale istituisce soltanto un'armonizzazione provvisoria della durata di protezione dei programmi per elaboratore;

considerando che gli articoli 11 e 12 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale5, prevedono soltanto una durata minima di protezione dei diritti, con riserva di ulteriore armonizzazione; che la presente direttiva prevede una siffatta ulteriore armonizzazione; che occorre di conseguenza abrogare questi articoli;

considerando che la protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regimi diversi; che, per conseguire un'armonizzazione sufficiente della durata di protezione delle opere fotografiche, in particolare di quelle che per la loro natura artistica o professionale hanno rilievo nell'ambito del mercato interno, è necessario definire nella presente direttiva il livello di originalità richiesto; che un'opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore e rispecchia la personalità di quest'ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo; che è opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale;

considerando che, al fine di evitare differenze della durata di protezione per quanto riguarda i diritti connessi, occorre prevedere uno stesso punto d'inizio per il calcolo della durata in tutta la Comunità; che per il calcolo della durata di protezione è opportuno prendere in considerazione l'esecuzione, la fissazione, la trasmissione, la pubblicazione lecita e la lecita comunicazione al pubblico; cioè i mezzi che pongono in ogni modo appropriato l'oggetto di un diritto connesso alla portata di chiunque, a prescindere dal paese in cui ha luogo tale esecuzione, fissazione, trasmissione, pubblicazione lecita o lecita comunicazione al pubblico;

considerando che i diritti degli organismi di radiodiffusione nelle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite, non devono essere perpetui; che è dunque necessario che la durata di protezione cominci a decorrere soltanto dopo la prima diffusione di una specifica emissione; che questa disposizione si propone di evitare che un nuovo periodo di protezione decorra allorquando un'emissione sia identica ad una precedente;

considerando che gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre altri diritti connessi al diritto d'autore, in particolare in relazione alla protezione delle pubblicazioni critiche e scientifiche; che, al fine di garantire la trasparenza a livello comunitario, è tuttavia necessario che gli Stati membri che introducono nuovi diritti connessi ne diano notifica alla Commissione;

considerando che è utile precisare che l'armonizzazione realizzata dalla presente direttiva non si applica ai diritti morali;

considerando che, per le opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino della Comunità, occorre applicare il confronto delle durate di protezione, fermo restando che la durata concessa nella Comunità non deve superare quella prevista dalla presente direttiva;

considerando che, qualora un titolare di diritti che non sia cittadino comunitario soddisfi le condizioni per poter beneficiare di una protezione in virtù di un accordo internazionale, è opportuno che la durata di protezione dei diritti connessi sia la stessa di quella prevista dalla presente direttiva, senza che tale durata possa superare quella stabilita nel paese di cui il titolare ha la nazionalità;

considerando che il confronto delle durate di protezione non deve comportare, per gli Stati membri, conflitti con i rispettivi obblighi internazionali;

considerando che per il buon funzionamento del mercato interno è opportuno che la presente direttiva sia applicata a decorrere dal 1o luglio 1995;

considerando che gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di adottare disposizioni sull'interpretazione, l'adeguamento e l'ulteriore esecuzione di contratti relativi all'utilizzazione di opere e altri soggetti protetti, conclusi anteriormente all'estensione della durata di protezione risultante dalla presente direttiva;

considerando che i diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario; che è opportuno che gli Stati membri possano segnatamente prevedere che in determinate circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993. Per il Consiglio Il Presidente R. URBAIN GU n. C 27 del 30. 1. 1993, pag. 7. decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).