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Sez. 3, Sentenza n. 406 del 01/10/1982 Ud. (dep. 20/01/1983) Rv. 156952 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RAPPORTO DI CONVIVENZA - PRESUNZIONE - CONDIZIONE - SPECIFICAZIONE DEL RAPPORTO NELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156952-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RAPPORTO DI CONVIVENZA - PRESUNZIONE - CONDIZIONE - SPECIFICAZIONE DEL RAPPORTO NELLA NOTIFICA - ESCLUSIONE.*

Ai fini della notificazione degli Atti, il rapporto di convivenza è presunto, quando non vi siano prove contrarie, allorché la persona a cui la copia dell'atto è consegnata sia legata col destinatario da rapporto di stretta parentela o di coniugio, senza che in tal caso sia necessaria, per la validità della notifica, l'indicazione specifica, nella relazione dell'ufficiale giudiziario, della qualità di convivente. (V mass n 147718; (Conf mass n 146683).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)