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Sez. 1, Sentenza n. 579 del 30/01/1985 (Rv. 438790 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - COLLEGAMENTO CON APERTURA DI CREDITO BANCARIO - EFFETTI - INSERZIONE DI UN TERZO SOGGETTO NELL'AMBITO DEI RAPPORTI TRA DEBITORE PRINCIPALE E CREDITORE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO DEL FIDEIUSSORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438790-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - COLLEGAMENTO CON APERTURA DI CREDITO BANCARIO - EFFETTI - INSERZIONE DI UN TERZO SOGGETTO NELL'AMBITO DEI RAPPORTI TRA DEBITORE PRINCIPALE E CREDITORE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO DEL FIDEIUSSORE - ESCLUSIONE.*

La prestazione di garanzia fideiussoria, ancorché sia attinente ad un'apertura di credito bancario, secondo la previsione dell'art. 1844 cod. civ., non inserisce un terzo soggetto nell'ambito del rapporto fra debitore principale e creditore, ma costituisce un rapporto autonomo e distinto, collegato con il primo da relazione di accessorietà (insorgendo l'obbligazione del fideiussore dallo inadempimento dell'obbligazione principale). Pertanto, nella controversia promossa dal curatore del fallimento del debitore principale, per sentir revocare rimesse effettuate dal fallito in favore della banca accreditante, non insorge necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di detto fideiussore, non vertendosi in situazione di litisconsorzio necessario. (V 6567/80, mass n 410356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1844, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)