Sez. 3, Sentenza n. 4034 del 05/12/1975 (Rv. 378330 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - DANNO A VEICOLI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERIO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - DANNO A VEICOLI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERIO.*
Per provvedere ai sensi dell'art 2058 cc alla reintegrazione, in Forma specifica e per equivalente, della situazione economica nella quale si trovava il danneggiato prima del fatto illecito e giuridicamente corretto che, in caso di danno a veicoli, in luogo di computare le spese necessarie per la riparazione e la conseguente svalutazione del veicolo riparato, si tenga conto della differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si e venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)