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Sez. 1, Sentenza n. 2492 del 22/03/1996 (Rv. 496512 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD | Beneficio di cui all'art. 8 della legge n. 614 del 1966 - Trasferimento della sede dell'epoca in zona depressa - Godimento delle agevolazioni suddette - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496512-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD

In tema di agevolazioni fiscali, al fine di stabilire se il beneficio dell'esenzione decennale dall'ILOR, di cui all'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614, competa ad una società che ha trasferito la propria sede in un'area compresa tra quelle cui si riferisce detto regime agevolativo, occorre verificare in concreto se a tale trasferimento abbia corrisposto la creazione in detta zona di una realtà aziendale neppure altrove preesistente (nel qual caso la società potrà giovarsi del regime agevolativo in questione) o se si sia trattato della semplice trasposizione da un luogo ad altro della medesima attività svolta in precedenza (nel qual caso l'accennato regime agevolativo non potrà trovare applicazione).

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)