diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 323 del 02/02/1976 (Rv. 379002 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO DI COPIA INFORME - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DICHIARAZIONE DELLO UFFICIALE GIUDIZIARIO ATTESTANTE NELLA COPIA L'AVVENUTA NOTIFICA; ESISTENZA DELL'ORIGINALE NEL FASCICOLO DEL RESISTENTE).*
Stato
decisa il 1976-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379002-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO DI COPIA INFORME - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DICHIARAZIONE DELLO UFFICIALE GIUDIZIARIO ATTESTANTE NELLA COPIA L'AVVENUTA NOTIFICA; ESISTENZA DELL'ORIGINALE NEL FASCICOLO DEL RESISTENTE).*

Il deposito nella cancelleria della Corte di Cassazione di una copia informe del ricorso, anziche, ai sensi dell'art 369 primo comma cod proc civ, dell'originale, non determina improcedibilita del ricorso medesimo, qualora non vi siano dubbi sulla conformita allo originale della copia; in tal caso, infatti, viene soddisfatta la finalita, perseguita dalla suddetta norma, di radicare, con il deposito del ricorso, il procedimento di impugnazione, e di consentire alla Corte la preliminare verifica, senza possibilita di contestazioni, sulla regolarita della Costituzione del contraddittorio, nonche sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilita e procedibilita dell'impugnazione. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto procedibile il ricorso depositato in copia, con dichiarazione dell'ufficiale giudiziario attestante l'avvenuta notifica, rilevando che l'originale del ricorso stesso risultava inserito nel fascicolo del resistente). (V 949/66, mass n 321893).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)