Sez. 2, Sentenza n. 632 del 11/03/1970 (Rv. 345800 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - VALUTAZIONE - INCIDENZA DI FATTORI SOGGETTIVI ED AMBIENTALI - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - VALUTAZIONE - INCIDENZA DI FATTORI SOGGETTIVI ED AMBIENTALI - AMMISSIBILITA.*
In tema di pensione d'invalidita, la Determinazione del grado di riduzione della capacita di guadagno deve essere operata tenendo conto non solo dell'incidenza delle infermita del soggetto sulla sua capacita lavorativa, ma anche di ogni altro fattore soggettivo o ambientale - fra cui precipuo quello concernente le condizioni del mercato del lavoro - che possa influire favorevolmente o negativamente sulla concreta possibilita che il lavoratore fisicamente minorato utilizzi in modo proficuo e continuativo le sue energie residue. (V 165-70, massima n 344941 3025-69, massima n 342928 2983-69, massima n 342867 2935-69, massima n 342786).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)