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Sez. 3, Sentenza n. 295 del 14/01/1980 (Rv. 403683 - 01)

COMPETENZA CIVILE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI - CAUSE PENDENTI TRA SOGGETTI DIVERSI - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE EX ART 295 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403683-01

COMPETENZA CIVILE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI - CAUSE PENDENTI TRA SOGGETTI DIVERSI - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE EX ART 295 COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*

Rispetto a due cause pendenti fra soggetti diversi, non e configurabile un rapporto di pregiudizialita, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt 34 e 295 cod proc civ, in quanto la definizione dell'una, non essendo suscettibile di fare stato, per i limiti soggettivi del giudicato, nei confronti delle parti della altra, non puo costituire il necessario antecedente logico e giuridico della relativa decisione. (Conf 933/77, mass n 384550).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)