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Sez. 2, Sentenza n. 882 del 04/03/1977 (Rv. 384491 - 01)

DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - PRONUNCIA DI NULLITA D'UNA DONAZIONE TRA CONIUGI - SOPRAVVENIENZA DELLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 781 COD CIV NELLE MORE DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DELLA PREDETTA PRONUNCIA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384491-01

DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - PRONUNCIA DI NULLITA D'UNA DONAZIONE TRA CONIUGI - SOPRAVVENIENZA DELLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 781 COD CIV NELLE MORE DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DELLA PREDETTA PRONUNCIA - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*

Poiche la pronuncia di incostituzionalita di una norma rende questa inapplicabile ai giudizi in corso, la sentenza di appello che abbia dichiarato la nullita di una donazione tra i coniugi, in base all'art 781 cod civ puo essere impugnata per Cassazione, e deve essere annullata con rinvio, qualora, in pendenza del termine di impugnazione, sia stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della suddetta norma.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)