Sez. 3, Sentenza n. 519 del 05/02/1977 (Rv. 384075 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - IRRILEVANZA - DEDUCIBILITA NEL SOLO GIUDIZIO DI REVOCAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - IRRILEVANZA - DEDUCIBILITA NEL SOLO GIUDIZIO DI REVOCAZIONE.*
E insindacabile in Sede di legittimita la valutazione del giudice del merito, il quale abbia ritenuto non contestata una circostanza di causa: cio anche se tale valutazione sia frutto di un travisamento dei fatti, in quanto un errore di tale genere e previsto come motivo di revocazione e non puo, quindi, costituire motivo di ricorso per Cassazione. (Conf 570/74, mass n 368346; (Conf 2494/72, mass n 359968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)