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Sez. U, Sentenza n. 14501 del 10/06/2013 (Rv. 626888 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Rifugiato - Ritardato rinnovo di permesso di soggiorno - Domanda di risarcimento danni proposta anteriormente alla legge n. 69 del 2009 - Devoluzione al giudice ordinario.
Stato
decisa il 2013-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626888-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La domanda di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adozione del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto da titolare dello "status" di rifugiato, proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha aggiunto alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'art. 2 bis, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)