Sez. 1, Sentenza n. 942 del 07/04/1970 (Rv. 346387 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - ONERI DETRAIBILI - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - ONERI DETRAIBILI - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
Sebbene la norma dell'art 117, comma primo, lett a) del RD 14 settembre 1931, n 1175, prescriva che nella Determinazione dell'imponibile agli effetti dell'imposta di famiglia si debba tener conto dei redditi o proventi depurati dalle spese di produzione e dalle imposte, sopraimposte e tasse che li gravano, la individuazione degli oneri detraibili non va fatta alla stregua di un criterio di stretta inerenza ai singoli redditi considerati, dato che l'imposta di famiglia non grava sui redditi derivanti da ciascun cespite patrimoniale del contribuente, ma colpisce l'agiatezza della famiglia, cioe ogni Forma di benessere che superi i mezzi economici necessari a soddisfare i bisogni strettamente indispensabili della famiglia medesima. Oggetto dell'imponibile non e quindi il solo reddito prodotto, in se e per se considerato, ma un insieme di elementi che, accertati in via diretta (come appunto i redditi o proventi di qualsiasi genere), o in via indiretta (attraverso il tenore di vita, il lusso della casa, la posizione sociale dei membri, etc) siano Atti a denotare, nel loro complesso, la capacita economica effettiva del gruppo, intesa come disponibilita effettiva per il consumo e per il risparmio. Ne consegue che a base delle detrazioni vanno poste tutte quelle spese che riducendo tale disponibilita finiscono per comprimere lo stato di agiatezza della famiglia.*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)