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Sez. 1, Sentenza n. 684 del 31/03/1982 Cc. (dep. 27/05/1982) Rv. 153897 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - FASE PRELIMINARE AL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - IMPUTATO PRIVO DI DIFENSORE - OBBLIGO DELLA NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI AVVISARE L'IMPUTATO DI ESSERE RIMASTO SENZA DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153897-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - FASE PRELIMINARE AL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - IMPUTATO PRIVO DI DIFENSORE - OBBLIGO DELLA NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI AVVISARE L'IMPUTATO DI ESSERE RIMASTO SENZA DIFENSORE - ESCLUSIONE.*

A differenza di quanto è previsto per la fase del giudizio, propriamente detto (artt. 125, 128 cod. proc. pen.), non è prevista nella fase introduttiva del giudizio di impugnazione, da parte del giudice, la nomina di un difensore all'imputato, che ne sia rimasto privo, né sussiste, per carenza di espressa disposizione normativa, un Obbligo di avvisare l'imputato del fatto che il suo difensore sia venuto, per qualsiasi motivo, a mancare, onde si possa provvedere ad opportuna e tempestiva sostituzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)