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Sez. 3, Ordinanza n. 1648 del 27/01/2005 (Rv. 578732 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza di prosecuzione del giudizio con fissazione dell'udienza per la chiamata del terzo in causa - Decisorietà - Esclusione - Conseguenze - Regolamento di competenza - Istanza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578732-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza con cui il giudice, disattendendo l'eccezione di incompetenza per valore in favore del giudice di pace, abbia disposto la prosecuzione del giudizio, abbia autorizzato la chiamata di un terzo in causa e fissato l'udienza per detto incombente, non è impugnabile con regolamento di competenza, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)