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Sez. L, Sentenza n. 6910 del 23/03/2026 (Rv. 678579-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Cambio appalto e clausola sociale - Artt. 338 e 335 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20/02/2010 - Assunzione presso l'impresa subentrante - Interpretazione - Esclusione del patto di prova - Applicabilità al solo settore della ristorazione collettiva - Esclusione - Applicabilità ad altre ipotesi - Sussistenza - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678579-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di cambio appalto, l'art. 338 del c.c.n.l. Turismo - Pubblici Esercizi del 20 febbraio 2010 nel prevedere che, in virtù della clausola sociale di cui al precedente art. 335, il personale addetto all'appalto è assunto dall'impresa subentrante senza effettuare il periodo di prova, va interpretato in senso estensivo, ricomprendendo le ipotesi di subentri e cambi appalto nell'intero comparto dei pubblici esercizi - strutturalmente caratterizzato da tali fenomeni, forieri di pregiudizievole precarietà - e non già, in senso letterale, limitatamente ai servizi della "ristorazione collettiva". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva escluso l'obbligo del patto di prova per il personale soggetto ad un cambio appalto relativo alla gestione di un bar caffetteria, ritenendola inclusa, in via di interpretazione estensiva, nella nozione di "ristorazione collettiva" richiamata dal c.c.n.l.).

Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 20/02/2010 art. 335, Contr. Coll. 20/02/2010 art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)