Sez. 4, Sentenza n. 1791 del 16/10/2018 Cc. (dep. 16/01/2019) Rv. 275147 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Omicidio stradale - Art. 222, cod. strada – Revoca della patente e inibizione al conseguimento di nuova patente di guida - Differenze - Indicazione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di omicidio stradale, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'art. 222, comma 2, cod. strada, differisce dalla inibizione al conseguimento di nuova patente di guida prevista dai commi 3-bis e 3-ter della medesima norma in quanto, mentre la prima è disposta dal giudice senza possibilità di modulazione temporale, la seconda è disposta con provvedimento del prefetto ed ha durata differente a seconda che si tratti di omicidio stradale di cui rispettivamente al comma primo, ai commi secondo, terzo o quarto, o al comma quinto, dell'art. 589-bis cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 com. 2, Legge 24/03/2016 num. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)