Sez. 6, Sentenza n. 3412 del 08/01/1996 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204361 - 01
Prove - Mezzi di prova - Perizia - In genere | Nuova perizia - Condizionata alla declaratoria di nullità della precedente perizia - Esclusione - Nomina di nuovo perito nel caso di perizia nulla - Ragione.
Prove - Mezzi di prova - Perizia - In genere
L'art. 221 comma primo cod. proc. pen. si limita a dettare la disciplina sulla "nomina del perito", senza minimamente prevedere limitazione alcuna al potere del giudice di disporre, nel caso lo ritenga necessario, una nuova perizia. L'ultima parte del predetto comma non subordina affatto la possibilità di nuova perizia alla previa declaratoria di nullità della precedente, ma soltanto ha voluto evitare, se possibile, che il nuovo incarico peritale sia affidato alla stessa persona che ha già compiuto un atto poi dichiarato nullo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 221 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 221 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)