Sez. U, Sentenza n. 194 del 14/01/1987 (Rv. 449965 - 01)
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESE E CONFESSIONI NON CATTOLICHE - IN GENERE - COMUNITÀ ISRAELITICHE - NATURA - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESE E CONFESSIONI NON CATTOLICHE - IN GENERE - COMUNITÀ ISRAELITICHE - NATURA - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Le comunità israelitiche, di cui al R.d. 30 ottobre 1930 n. 1731, le quali integrano organizzazioni direttamente costituite e regolamentate dalle norme dello stato, soggette a penetranti controlli di quest'ultimo, nonché munite di poteri di imposizione fiscale nei confronti dei propri appartenenti, hanno natura di enti pubblici non economici, mentre è in proposito irrilevante la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità dell'art. 4 del citato decreto (sentenza della Corte costituzionale n. 239 del 1984), nella parte in cui prevede l'iscrizione ad esse in via coattiva e non volontaria. Ne discende il carattere pubblicistico del rapporto d'impiego dei dipendenti delle suddette comunità e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle relative controversie.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1930 num. 1731 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1930 num. 1731 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)