Sez. 3, Sentenza n. 13431 del 18/12/1992 (Rv. 480056 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Posizione processuale delle parti | Litisconsorzio processuale necessario fra gli stessi soggetti del processo di cassazione - Configurabilità - Tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo di essi - Estinzione del processo ex art. 393 cod. proc. civ. - Esclusione - Condizioni - Riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti - Necessità - Termini.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Posizione processuale delle parti
Poiché tra "iudicium rescindens" e "iudicium rescissorium" vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, annullata la sentenza in cassazione e disposto il rinvio per un nuovo esame della causa, non può ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio, in quanto la citazione in riassunzione in sede di rinvio non integra un atto di impugnazione, bensì un atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione. Ne consegue che, dovendosi disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quei litisconsorti necessari ai quali non sia stato notificato l'atto di riassunzione, a norma dell'art. 102 cod. proc. civ., la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad evitare ogni decadenza, e quindi ad impedire l'estinzione del processo prevista dall'art. 393 cod. proc. civ. purché la riassunzione nei confronti degli altri litisconsorti venga effettuata nel termine assegnato dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)