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Sez. 5 - , Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021 (Rv. 661219 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Compenso degli amministratori - Deducibilità - Preventiva delibera assembleare - Necessità - Limiti - Effettivo svolgimento attività gestoria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661219-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di redditi d'impresa, ai fini della deducibilità della spesa sostenuta da una società di capitali per compenso agli amministratori, ove questo non sia stabilito dallo statuto, è necessaria la preventiva ed esplicita delibera assembleare, non essendo sufficiente l'effettivo svolgimento dell'attività gestoria a conferire certezza alla spesa dedotta, stante la natura inderogabile della disciplina del funzionamento della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2389, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)