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Sez. 2, Ordinanza n. 938 del 07/04/1976 Cc. (dep. 22/05/1976) Rv. 133644 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE ISTRUTTORIE - NECESSITA DI VALUTAZIONE E DI SPECIFICA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133644-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE ISTRUTTORIE - NECESSITA DI VALUTAZIONE E DI SPECIFICA MOTIVAZIONE.*

A norma dell'art 1 della legge 22 maggio 1975, n 152, il giudice nel concedere la liberta provvisoria - nei casi in cui e consentita - deve valutare che non vi ostino ragioni processuali. Da tale disposizione emerge chiaramente che le ragioni istruttorie sono suscettibili di precludere, nonostante la valutazione positiva in ordine alle circostanze di fatto e alla personalita dell'imputato, la concessione del beneficio. Di conseguenza, qualora il giudice di merito accolga l'istanza di liberta provvisoria, deve indicare, sia pure in modo succinto, a pena di nullita dell'ordinanza per difetto di motivazione, i motivi per cui ritiene nella specie insussistenti le ragioni istruttorie.*

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)