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Sez. 1, Sentenza n. 115 del 04/01/1995 (Rv. 489541 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Brevetto per invenzione industriale - Richiedente - Rappresentanza da parte di un mandatario ed elezione di domicilio presso quest'ultimo - Domanda di brevetto - Reiezione - Comunicazione al mandatario - Necessità - Ricorso giurisdizionale - Proposizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489541-01

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Qualora dalla domanda di brevetto per invenzione industriale risulti che il richiedente è rappresentato da un mandatario con elezione di domicilio presso quest'ultimo, il provvedimento con cui l'Ufficio brevetti respinge la domanda deve essere comunicato al mandatario stesso ed il termine di trenta giorni (art. 35, comma primo, del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127) per la proposizione del ricorso giurisdizionale alla speciale Commissione di cui agli artt. 71 ss. R.D. citato decorre dalla data in cui il mandatario medesimo ha effettiva conoscenza o concreta conoscibilità del provvedimento soggetto a gravame.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 35, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 71 CORTE COST., DPR 22/06/1979 num. 338 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)