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Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024 (Rv. 670111-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Giudizio di cassazione - Controricorso depositato dall'erede della parte originaria - Prova della relativa legittimazione - Necessità - Omissione - Conseguenze. PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670111-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

In tema di giudizio di cassazione, il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione, a pena di inammissibilità del controricorso, che può essere dichiarata anche d'ufficio.

Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)