Sez. U, Ordinanza n. 22774 del 06/08/2025 (Rv. 675777-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Obbligo di rinegoziazione ex art.1, comma 953, l. n 145 del 2018 - Controversie relative - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto l'obbligo di rinegoziazione delle convenzioni tra gli esercenti attività di impresa nel settore dell'energia elettrica e gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018, trattandosi di un obbligo di carattere privatistico, direttamente contemplato dalla legge, che non involge l'esercizio del potere autorizzativo pubblico
dell'Amministrazione ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti.
Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 953 CORTE COST., DM min. SEC 10/09/2010, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A N2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)