Regime fiscale degli zuccheri
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. La nota alla voce 14-a della tariffa dei dazi doganali (testo unico approvato col R. decreto 24 novembre 1895, n. 679), e' sostituita con la seguente:
«Appartengono alla prima classe gli zuccheri con rendimento in raffinato superiore a 94 per cento.
«Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubili moltiplicata per 5.
«Appartengono pure alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte ad abbassarne il rendimento».
Art. 2
1. La tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno sara' accertata in tutte le fabbriche sulla quantita' di zuccheri effettivamente prodotti, distinguendo questi in zuccheri di prima e di seconda classe, coi criteri stabiliti dalla nota di cui all'articolo precedente.
Art. 3
1. Gli zuccheri (bassi prodotti), il cui rendimento in raffinato non ecceda l'80 per cento, godranno un abbuono di 7 per cento sulle quantita' da portarsi in carico per l'accertamento della tassa.
Art. 4
1. I melazzi che escono dalle fabbriche sono esenti da tassa quando hanno meno di 63 di quoziente di purezza e vengono messi come tali in consumo.
2. L'estrazione dello zucchero dai melazzi e' soggetta alla tassa di fabbricazione.
Art. 5
1. L'alinea e dell'articolo 4 del testo unico di legge 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3ª), sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno, e' soppresso.
2. Lo zucchero prodotto dovra' essere depositato in appositi magazzini e la tassa sara' versata dal fabbricante direttamente nella sezione di tesoreria provinciale, prima dell'estrazione dello zucchero dai magazzini.
3. Ai detti magazzini sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprieta' privata. Pero' la cauzione da prestarsi dai fabbricanti e' limitata a un ventesimo dell'imposta, corrispondente alla quantita' e alla classe dello zucchero che verra' introdotto nei detti magazzini.
Art. 6
1. Terminata la campagna saccarifera, i bassi prodotti, allo stato di sciroppi, masse cotte e simili, potranno essere anche conservati nei locali e negli apparecchi di fabbrica, purche' sia data cauzione nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento. Potranno altresi' essere immediatamente spediti ad altra fabbrica o raffineria per esservi rilavorati, nel qual caso verranno accompagnati con bolletta di cauzione e presi in carico dalla fabbrica di destinazione all'effetto di assoggettare a tassa lo zucchero che ne sara' ricavato.
Art. 7
1. Le controversie che sorgessero rispetto alla classificazione dei prodotti indicati negli articoli 2, 3 e 4, saranno risolute con le norme stabilite dalla legge 13 novembre 1887, n. 5028, intendendosi sostituito l'Ufficio tecnico di finanza alla dogana.
Art. 8
1. La restituzione dei diritti accordata dall'articolo 5 della legge dell'8 agosto 1895, n. 486, e dai RR. decreti del 29 maggio 1895, n. 353, e del 27 giugno 1897, n. 311, ai prodotti contenenti zucchero che si esportano all'estero, sara' con decreto Reale modificata in guisa che alla quantita' di zucchero aggiunto ai prodotti corrisponda il rimborso della tassa interna di fabbricazione stabilita per gli zuccheri di 1ª classe.
2. I prodotti, che oltre allo zucchero contengono glucosio od altre sostanze atte a sostituire lo zucchero, saranno ammessi alla restituzione di tassa soltanto per la quantita' di zucchero che risulti aggiunto, determinata mediante analisi chimica e considerata come zucchero di 1ª classe.
3. E' fatta eccezione soltanto per i frutti canditi e sciroppi contenenti zucchero e glucosio, pei quali verra' accordata la restituzione della tassa tanto sullo zucchero quanto sul glucosio aggiunti, secondo le norme e le condizioni da determinarsi col decreto Reale suddetto.
4. E' data facolta' al Governo di estendere la restituzione della tassa interna di fabbricazione sullo zucchero adoperato nella preparazione delle frutta in guazzo e dei liquori dolcificati che si esportano all'estero, sotto l'osservanza delle disposizioni che saranno stabilite col precitato decreto Reale.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 1980, N. 150 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 LUGLIO 1980, N. 297
Art. 10
1. E' autorizzata la spesa di lire 45,000, da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, per l'esercizio 1902-903, per l'acquisto di strumenti e di materiale scientifico ad uso dei laboratori chimici delle gabelle, nonche' per l'impianto di quattro gabinetti per le analisi degli zuccheri.
2. E' pure autorizzata la inscrizione, in aumento dei capitoli 96 e 97 della parte ordinaria del detto stato di previsione, rispettivamente delle somme di lire 45,000 e 15,000 per aumentare personale tecnico ed operaio nel ruolo organico dei laboratori chimici delle gabelle e per sopperire all'acquisto dei materiali di consumo per le analisi.
Art. 11
1. Con decreti Reali sara' stabilito il giorno in cui dovranno entrare in vigore le singole e speciali disposizioni della presente legge.
2. Fino a quel giorno continuera' l'applicazione delle discipline recate dalla legge (testo unico) 27 agosto 1883, n. 1583, e l'accertamento della tassa di fabbricazione continuera' ad affettuarsi ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, modificato dalla legge 1° marzo 1900, n. 72, articolo unico, e cioe' inscrivendo a carico del fabbricante una quantita' di zucchero (greggio) di 2ª classe, corrispondente a 2000 grammi per ogni ettolitro di sughi defecati e per ogni centesimo di cui risultera' superiore all'unita' la loro densita' a 15 gradi del termometro centesimale, riferita alla densita' dell'acqua alla stessa temperatura.12
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 1902.
VITTORIO EMANUELE.
DI BROGLIO.
CARCANO.
Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
N. B. - Vedasi a pag. 3063 il R. decreto n. 239 per l'applicazione della presente legge.