Sez. 3, Sentenza n. 21424 del 10/10/2014 (Rv. 633088 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Diffamazione a mezzo della stampa - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Serietà del pregiudizio e gravità della lesione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, la risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari. (Nella specie, relativa ad un caso in cui la locandina di un quotidiano aveva dato la notizia dell'arresto di una persona indicata solo con il cognome, comune al diffamato, la S.C. ha escluso la sussistenza di una lesione all'immagine di quest'ultimo, in quanto i quotidiani pubblicati lo stesso giorno di esposizione della locandina avevano fornito tutti i ragguagli sulla persona effettivamente arrestata e, il giorno successivo, il quotidiano collegato alla locandina aveva pubblicato una lettera di rettifica inviata dallo stesso presunto diffamato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)