Sez. 3, Sentenza n. 13701 del 15/02/2006 Ud. (dep. 19/04/2006) Rv. 233925 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Impossessamento illecito di beni culturali - Semplice acquisizione per successione ereditaria - Reato di cui all'art. 176 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Configurabilità - Esclusione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali, di cui all'art. 176 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non è sufficiente che il soggetto agente abbia tenuto un atteggiamento meramente passivo nei confronti della acquisita disponibilità del bene, atteso che il reato si perfeziona allorché l'autore abbia posto in essere un'azione a mezzo della quale abbia appreso la cosa spostandola dal luogo in cui si trovava in origine per collocarla sotto il proprio dominio esclusivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso il reato de qua in una ipotesi in cui il bene era pervenuto all'imputato per successione ereditaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)